
diligenter inspiciamus
La Città del Vaticano a Roma è uno stato autonomo diretto dal Pontefice e riconosciuto ufficialmente con i Patti Lateranensi del 1929 dalla Repubblica Italiana.
Lo Stato del Vaticano si colloca sulla riva destra del fiume Tevere, intorno alla Basilica di San Pietro, sui luoghi dell'antico "Ager Vaticanus", dove, nel primo periodo della Roma imperiale, fra i molti cristiani che subirono il martirio, sembra ci fosse anche lo stesso San Pietro. Per ordine di Mussolini, intorno al 1936, l'assetto urbanistico del quartiere antistante il colonnato del Bernini fu radicalmente cambiato, e, per far posto a Via della Conciliazione, furono abbattuti parte degli antichi borghi. La strada, che ovviamente stravolge il significato del Colonnato ed il rapporto che l'opera aveva con il resto dell'Urbe, fu soprattutto segno tangibile della volontà di ricomporre definitivamente il dissidio fra lo Stato Italiano e la Chiesa unendo idealmente la Basilica del Vaticano con i palazzi del Quirinale e del Campidoglio al centro di Roma. Oggi la Città del Vaticano è il più piccolo stato del mondo con i suoi circa 440.000mq, ma mantiene i privilegi di uno stato indipendente quali avere proprie rappresentanze pubbliche, propri valori filatelici e numismatici ed organi ufficiali di stampa, come la testata dell'Osservatore Romano.
Già verso la metà degli Anni Venti erano cominciati contatti diplomatici a tale fine, i cui protagonisti erano stati due esperti e tenaci funzionari: da parte italiana il prof. Domenico Barone, consigliere di Stato; e da parte vaticana l'avv. Francesco Pacelli, fratello di quel cardinale Eugenio che sarebbe poi divenuto Pio XII, il quale a sua volta aveva appena concluso un simile Concordato con la Baviera, e ne avrebbe siglati altri con la Prussia, il Baden e, nel 1933, con la Germania di Hitler.
Premessa al Trattato fra la Santa Sede e il Regno d'Italia
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'.
Premesso:
"" Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione romana ", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: ................""
In breve:
I Patti sottoscritti furono i seguenti:
- il Trattato: la Santa Sede riconobbe la sovranità dello Stato italiano con Roma capitale; lo Stato italiano riconobbe al Pontefice romano piena sovranità su un settore di Roma, che divenne Stato estero e fu definito Città del Vaticano;
- la Convenzione finanziaria: con essa lo Stato italiano versò alla Santa Sede una cospicua somma di denaro, a titolo d'indennizzo;
- il Concordato: in esso trovarono regolamentazione i rapporti fra Stato e Chiesa.
Inoltre, lo Stato italiano concesse alla Chiesa, fra l'altro:
- il riconoscimento civile del matrimonio religioso;
- l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole;
- il riconoscimento giuridico degli Enti ecclesiastici e del loro patrimonio;
- libertà e autonomia ai gruppi di Azione Cattolica, in accordo con la Gerarchia ecclesiastica.
Già dal 1860 i territori dello Stato pontificio erano stati annessi all’Italia che si andava unificando (anche con il favore dell’Inghilterra, la cui “magnanimità” aveva solo lo scopo di sottrarre all’influenza francese il nuovo Stato che stava per sorgere nel Mediterraneo, e della Francia che, ormai, non poteva che disinteressarsi dell’impresa piemontese e del dominio pontificio nell’Italia centrale).
Nel 1870, quindi, al Papa non rimaneva che Roma, entro la sua cinta muraria. Vi era ancora a difenderla una guarnigione di truppe francesi, che Napoleone III vi manteneva sia per onore di firma (la Francia era sempre stata, sin dai tempi di Carlo Magno, la figlia prediletta della Chiesa e spesso militarmente la sua protettrice), sia per le pressioni dell’imperatrice Eugenia e dei cattolici francesi. Ma di fronte al conflitto con la Prussia anche l’imperatore dei Francesi si ridusse a dover “raschiare il barile”, raccattando le sue truppe da ogni parte per contrapporle in patria all’irruenza dell’esercito prussiano. Al papa Pio IX non rimase quindi che la debole difesa (peraltro passiva e simbolica) delle truppe pontificie. Di questa situazione l’Italia di Vittorio Emanuele II non poté che approfittare e, come tutti sappiamo, il 20 settembre vi fu la famosa Breccia di Porta Pia che portò l’esercito italiano entro le mura vaticane; entro un anno la città dei papi divenne capitale del nuovo Stato unitario.
Pare strano affermarlo, ma i 1500 anni di governo pontificio a Roma ebbero così, come causa indiretta della loro conclusione, anche la guerra franco-prussiana.
Ai papi non restò più nulla: Pio IX si chiuse in Vaticano, e per più di mezzo secolo i suoi successori si considerarono, di fronte al mondo cattolico e no, prigionieri dello Stato usurpatore. La legge italiana delle Guarentigie (una legge che il papato non volle mai riconoscere, pur se equa e generosa; e che, la prima nel mondo, dava ai papi il potere di nominare autonomamente i vescovi in tutta Italia e non più nel solo Stato pontificio) aveva concesso al pontefice tutti gli onori e le immunità di un sovrano, con una Guardia personale e servizi di posta e telegrafo, oltre ad un generoso assegno annuo; ma stabiliva anche che egli aveva l’uso esclusivo - ma non la proprietà - del Vaticano, del Laterano e di Castel Gandolfo, anch’essi incamerati dallo Stato italiano.
Non Expedit , formula di dissuasione o divieto attenuato («non giova, non conviene») usata dalla Chiesa cattoolica. Specificamente con essa fu concretato il divieto ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano, divieto sanzionato con decreto della Sacra Penitenzieria del 10 settembre 1874, ribadito come obbligatorio in atti successivi benché di fatto non applicato in vari casi. Pio X, con l’enciclica Il Fermo Proposito dell’11 giugno 1905, pur non revocando formalmente il divieto, permise l’adito dei cattolici alla vita politica qualora sussistessero circostanze speciali riconosciute dai vescovi; l’ambiguità di questa disposizione consentì, nelle elezioni del 1913, il cosiddetto patto Gentiloni. Il Non Expedit fu abolito implicitamente da Benedetto XV, che nel 1919 permise ai cattolici di aderire al Partito popolare di Don Luigi Sturzo.
LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE, promulgata il 13 maggio 1871, è ispirata al principio cavouriano della separazione dello Stato dalla Chiesa (“libera Chiesa, in libero Stato”). Divisa in due parti, “Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede” (articoli 1-14) e “Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia” (articoli 15-19), consta di 20 articoli: i primi otto relativi alle prerogative del papa, dal 9 al 13 alla libertà di comunicazione della Santa Sede con i fedeli del mondo, con il clero e con i governi stranieri, dal 14 al 19 alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia. L’art. 20 abroga ogni disposizione di legge precedente e contraria. Nella sostanza la prima parte sancisce l’immunità dei luoghi residenziali del pontefice (i palazzi del Vaticano e del Laterano e la villa di Castelgandolfo), assegna alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella a cui godeva al tempo del potere temporale, assicura l’inviolabilità della persona del pontefice, gli attribuisce onori sovrani e il diritto di tenere guardie armate, gli consente il libero esercizio del potere spirituale, la piena facoltà di comunicare in Italia e all’estero e la facoltà di ricevere e inviare ambasciatori. La seconda parte riconosce l’indipendenza del clero da ogni controllo regio, abolendo il giuramento dei vescovi al re e ogni restrizione al diritto di riunione dei membri del clero. Respinta da Pio IX il 15 maggio 1871, anche perché prevedeva l’utilizzo delle strutture si culto ma non la proprietà, la legge, nonostante il mancato riconoscimento del papa e l’assenza di rapporti diplomatici tra le due parti, rimase in vigore fino al concordato del 1929.
